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AGEVOLAZIONI FISCALI SUI MUTUI

Quando si acquista una casa mediante l'utilizzo di un mutuo ipotecario, è possibile detrarre dall'Irpef il 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri acessori. L'importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione è di Euro 3.615,20. Pertanto, la detrazione non sarà mai superiore ad Euro 686,89, pari al 19% di 3615,20 Euro.
Per poter usufruire di questa detrazione, si devono verificare le seguenti condizioni:
1) la casa deve essere adibita ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto e questa condizione deve permanere per tutto il periodo di imposta per il quale si richiedono le detrazioni; fanno eccezione i seguenti casi:
- trasferimento per motivi di lavoro (la detrazione non si perde se la casa viene lcata);
- ricovero permanente in case di cura o di riposo, a condizione che l'abitazione non venga locata;
- forze armate e forze di polizia nei quali casi la detrazione è fruibile anche se non si tratta di dimora abituale, a condizione che si tratti di una casa costituente unica abitazione di proprietà;
2) l'acquisto dell'abitazione deve avvenire nell'anno precedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo.


Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo, tra i quali rientrano:
- l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;
- le spese di perizia;
- le spese di istruttoria;
- la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- le quote di rivalutazione dipndenti da clausole di indicizzazione;
- le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
- l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.

ABOLIZIONE ICI PRIMA CASA

Con il decreto fiscale 93/2008 è stata abolita l' Ici sulla prima casa.
Grazie a questo provvedimento la tassa non è più dovuta:
- per le abitazioni principali (quelle in cui il contribuente ha la residenza anagrafica o la dimora abituale);
- per le pertinenze delle abitazioni principali;
- per le abitazioni equiparate dai Comuni a quelle principali;
- per la casa posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'abitazione non sia locata.
Continuano a pagare l'ICI i proprietari di ville (categoria A/8), di castelli e dei palazzi di eminente pregio artistico o storico (categoria A/9) e le abitazioni signorili (categoria A/1). Per questi ultimi immobili resta la detrazione di base prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 e disposizioni richiamate.

AGEVOLAZIONE PER COMMISSIONI IMMOBILIARI

A partire dal 1 gennaio 2007, chi acquista una casa, da adibire ad abitazione principale, avvalendosi dei servizi di un' agenzia immobiliare o di altri soggetti di intermediazione immobiliare, può detrarre dall'Irpef il 19% delle spese sostenute per il pagamento delle provvigioni.
L'importo massimo che si può detrarre è di Euro 1.000,00, e se l'acquisto è effettuato da più persone la detrazione dovrà essere ripartita in proporzione alla percentuale di proprietà.

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO PRIMA CASA

Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa consentono di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quanto dovuto ordinariamente.
Può usufruirne non solo chi acquista la proprietà, ma anche chi acquista il diritto d'abitazione, d'uso ed usufrutto.

Acquisto casa da privato non soggetto ad IVA.
Quando si compra un'abitazione da un privato non soggetto ad IVA, grazie all'agevolaziove fiscale, si paga:
- l'imposta di registro al 3% anzichè al 7%;
- le imposte ipotecaria e di registro in misura fissa per un importo di Euro 168,00 ciascuna, al posto del 2% e dell' 1%.
Acquisto casa da imprese.
Quando si compra un'abitazione da un'impresa di costruzioni o da un venditore con partita IVA, si ha la possibilità di pagare imposte ridotte con le seguenti modalità:
- IVA al 4%, più le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per un importo di Euro 168,00 ciascuna, se la vendita è effettuata da impresa costruttrice o che ha ristrutturato la casa e la vendita avviene entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori;
- imposta di registro con aliquota del 3%, più imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per un importo di Euro 168,00 ciascuna, se la vendita è effettuata da impresa non costruttrice, oppure quando il venditore è impresa costruttrice ma la vendita avviene dopo 4 anni dall'ultimazione dei lavori.
In assenza dei requisiti per avere diritto alle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, si pagherà l'IVA con aliquota del 10% o del 20% in caso di abitazione di lusso.
Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, devono sussistere i seguenti requisiti:
1) la casa acquistata non deve rientrare nella categoria delle abitazioni definite "di lusso";
2) l'abitazione deve essere ubicata nel comune in cui l'acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel comune dove l'aquirente svolge la propria attività principale;
3) l'acquirente non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile da acquistare;
4) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazione per l'acquisto della prima casa.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI DELLE CASE

Grazie alla Legge finanziaria 2008, fino al 31 dicembre 2010, è possibile detrarre dall' Irpef il 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione delle case, degli appartamenti, e delle parti comuni di edifici residenziali; l'importo massimo su cui calcolare la detrazione è pari ad Euro 48.000,00, da suddividere in dieci anni.
Chi può fruire della detrazione.
Tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), anche se non residenti in Italia, e precisamente:
- il proprietario o il nudo proprietaio dell' abitazione;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);
- chi occupa la casa a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
- il familiare convivente, cioè il coniuge i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che abbia sostenuto le spese (le fatture devono essere a lui intestate ed i bonifici relativi ai pagamenti devono essere da lui eseguiti), purchè risulti convivente o comodatario al momento della comunicazione di inizio lavori;
- chi è in possesso della casa a fronte della stipula di un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato con indicazione di tale registrazione nel modulo di inizio lavori;
- chi esegue da sé i lavori sulla casa, per le sole spese di acquisto dei materiali.
Lavori ammessi alla detrazione.
La detrazione fiscale in questione riguarda:
- le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo ed i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali (le spese per lavori di ordinaria manutenzione possono essere detratte solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali);
- le spese per la progettazione e le prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione dei lavori;
- le spese per la messa in regola degli impianti elettrici per gli impianti a metano;
- le spese per l'acquisto dei materiali;
- le spese per ottenere la relazione di conformità dei lavori alle leggi;
- le spese per l'IVA, per l'imposta di bollo e i diritti pagati per le conessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- le spese per la realizzazione di autorimesse o posti auto (possono avvalersi di questa detrazione anche gli acquirenti di garage o posti auto, di pertinenza della casa al momento del suo acquisto, ed il limite della detrazione sarà pari alla spese sostenute per la costruzione);
- spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- spese per il conseguimento di risparmi energetici;
- spese la cablatura degli edifici;
- spese per il contenimento dell'inquinamento acustico;
- spese per l'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- spese per l'esecuzione di opere interne;
- spese per misure di sicurezza (rafforzamento, sostituzione, installazione di cancellate o recinzioni degli edifici; installazione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; installazione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di impianti di allarme; installzione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati);
- spese per riparazione di impianti insicuri (sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante);
- spese per l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas in casa;
- spese per il montaggio di vetri anti-infortunio;
- spese per l'installazione di corrimano;
- spese per interventi di bonifica dell'amianto, ma solo per i fabbricati a carattere abitativo.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISPARMIO ENERGETICO DELLE CASE

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico delle case e delle abitazioni sono previste dalla finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244) , consistono nel recupero del 55% delle spese sostenute mediante una detrazione dalle imposte sui redditi, e spettano a chi esegue degli interventi atti a conseguire, per l'appunto, il risparmio energetico.
La detrazione può essere ripartita in un numero di anni tra 3 e 10 a scelta del contribuente.
Gli interventi per i quali è possibile usufruire delle detrazioni fiscali sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
1) Interventi di qualificazione energetica di edifici esistenti.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000,00 Euro (55% di 181.818,18).
Per gli interventi di qualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle presenti nell'allegato C del decreto del Ministro Dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007; per questa tipologia di intervento non sono stabilite quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate; pertanto la categoria "interventi di riqualifcazione energetica" comprende qualisiasi intervento che indicida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma;
un importantassimo aspetto da considerare per chi desidera effettuare questo tipo di interventi è che l'indice di risparmio, per fruire delle detrazioni, deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole untà immobiliari che lo compongo;
rientrano in questa tipologia di interventi la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi d coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati;
in ogni modo, l'indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati: per esempio, il risparmio energetico invernale, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100.000,00 Euro, può essere realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione dgli impianti di climatizzazione invernale, per il quale è previsto un limite di detrazione d'imposta di 30.000,00 Euro (senza richedere la misurazione del rendimento energetico conseguito), e/o mediante la sostituzione di infissi intervento con un limite massimo di detrazione pari a 60.000,00 Euro; in questo caso, se mediante sostituzione dell'impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestzione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori richiesti, realizzando quindi "la qualificazione energetica dell'edificio", si potrà fruire delle detrazioni nel limite massimo di 100.000,00 Euro; non sarà, chiaramente, possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante nell'intervento più generale; potranno invece essere considerati, ai fini della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l'installazione di pannelli solari, per i quali la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell'edificio.
2) Interventi sugli involucri degli edifici.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000,00 Euro (55% di 109.090,90).
In questa categoria rientrano gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistentio unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzonali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/mqK, evidenziati nella tabella di cui all'allegato D del decreto el Ministero dell'Economia e Delle Finanze, la quale in relazione alle singole zone climatiche indica la trasmittanza delle strutture orizzonatali, verticali e quelle delle finestre.
Per le spese effettuate dal 1 gennaio 2008 pr la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica. L'obbligo rimane, invece, per le spese sostenute nel 2007.
3) Installazione di pannelli solari.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di Euro 60.000,00 (55% di 109.090,90).
Per installazione di pannelli solari si intende l'installazione di pannelli solari, su edifici esistenti, per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali; requisiti fondamentali ai fini dell'asseverazione dell'intervento sono un termine minimo di garanzia (cinque anni per i pannelli e due anni per accessori e componenti) e la conformità dei pannelli alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 con certificato di un organismo di un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera.
Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2008 non occorre più presentare la certificazione o qualificazione energetica.
4) Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000,00 Euro (55% di 54,545,45).
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per fruire dell'agevolazione è necessario, quindi, sostituire gli impianti preesistenti e installare caldaie a condensazione. Non sono, pertanto, agevlabili né l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né, se effettuata nel 2007, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio.
In questa agevolazione sono compresi anche gli interventi riguardanti la trasformazione degli impianti individuali autonomi di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonchè la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.
Per la sostituzione delle finestre e per l'installazione di pannelli solari non c'è l'obbligo di presentazione della certificazione.