AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISPARMIO ENERGETICO DELLE CASE

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico delle case e delle abitazioni sono previste dalla finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244) , consistono nel recupero del 55% delle spese sostenute mediante una detrazione dalle imposte sui redditi, e spettano a chi esegue degli interventi atti a conseguire, per l'appunto, il risparmio energetico.
La detrazione può essere ripartita in un numero di anni tra 3 e 10 a scelta del contribuente.
Gli interventi per i quali è possibile usufruire delle detrazioni fiscali sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
1) Interventi di qualificazione energetica di edifici esistenti.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000,00 Euro (55% di 181.818,18).
Per gli interventi di qualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle presenti nell'allegato C del decreto del Ministro Dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007; per questa tipologia di intervento non sono stabilite quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate; pertanto la categoria "interventi di riqualifcazione energetica" comprende qualisiasi intervento che indicida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma;
un importantassimo aspetto da considerare per chi desidera effettuare questo tipo di interventi è che l'indice di risparmio, per fruire delle detrazioni, deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole untà immobiliari che lo compongo;
rientrano in questa tipologia di interventi la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi d coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati;
in ogni modo, l'indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati: per esempio, il risparmio energetico invernale, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100.000,00 Euro, può essere realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione dgli impianti di climatizzazione invernale, per il quale è previsto un limite di detrazione d'imposta di 30.000,00 Euro (senza richedere la misurazione del rendimento energetico conseguito), e/o mediante la sostituzione di infissi intervento con un limite massimo di detrazione pari a 60.000,00 Euro; in questo caso, se mediante sostituzione dell'impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestzione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori richiesti, realizzando quindi "la qualificazione energetica dell'edificio", si potrà fruire delle detrazioni nel limite massimo di 100.000,00 Euro; non sarà, chiaramente, possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante nell'intervento più generale; potranno invece essere considerati, ai fini della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l'installazione di pannelli solari, per i quali la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell'edificio.
2) Interventi sugli involucri degli edifici.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000,00 Euro (55% di 109.090,90).
In questa categoria rientrano gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistentio unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzonali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/mqK, evidenziati nella tabella di cui all'allegato D del decreto el Ministero dell'Economia e Delle Finanze, la quale in relazione alle singole zone climatiche indica la trasmittanza delle strutture orizzonatali, verticali e quelle delle finestre.
Per le spese effettuate dal 1 gennaio 2008 pr la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica. L'obbligo rimane, invece, per le spese sostenute nel 2007.
3) Installazione di pannelli solari.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di Euro 60.000,00 (55% di 109.090,90).
Per installazione di pannelli solari si intende l'installazione di pannelli solari, su edifici esistenti, per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali; requisiti fondamentali ai fini dell'asseverazione dell'intervento sono un termine minimo di garanzia (cinque anni per i pannelli e due anni per accessori e componenti) e la conformità dei pannelli alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 con certificato di un organismo di un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera.
Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2008 non occorre più presentare la certificazione o qualificazione energetica.
4) Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000,00 Euro (55% di 54,545,45).
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per fruire dell'agevolazione è necessario, quindi, sostituire gli impianti preesistenti e installare caldaie a condensazione. Non sono, pertanto, agevlabili né l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né, se effettuata nel 2007, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio.
In questa agevolazione sono compresi anche gli interventi riguardanti la trasformazione degli impianti individuali autonomi di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonchè la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.
Per la sostituzione delle finestre e per l'installazione di pannelli solari non c'è l'obbligo di presentazione della certificazione.