ABOLIZIONE ICI PRIMA CASA

Con il decreto fiscale 93/2008 è stata abolita l' Ici sulla prima casa.
Grazie a questo provvedimento la tassa non è più dovuta:
- per le abitazioni principali (quelle in cui il contribuente ha la residenza anagrafica o la dimora abituale);
- per le pertinenze delle abitazioni principali;
- per le abitazioni equiparate dai Comuni a quelle principali;
- per la casa posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'abitazione non sia locata.
Continuano a pagare l'ICI i proprietari di ville (categoria A/8), di castelli e dei palazzi di eminente pregio artistico o storico (categoria A/9) e le abitazioni signorili (categoria A/1). Per questi ultimi immobili resta la detrazione di base prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 e disposizioni richiamate.