Un mutuatario ha la possibilità trasferire il suo mutuo da una banca ad un’altra che gli propone condizioni migliori.
Si parla in questo senso di portabilità del mutuo. Il decreto legge n.7 del 31 gennaio 2007 (il cosiddetto Decreto Bersani) ha stabilito che per tutti i mutui debba essere garantita la piena portabilità. In termini giuridici ciò avviene appellandosi all’articolo 1202 del Codice Civile, che detta la disciplina della “surrogazione per volontà del debitore”.In passato la sostituzione di mutuo implicava necessariamente la cancellazione della vecchia ipoteca e l’iscrizione di una nuova. Il Decreto Bersani ha invece stabilito che quest’operazione possa essere condotta con un unico atto di surrogazione, con conseguente risparmio sui costi notarili.In questo modo la nuova banca subentra nella garanzia ipotecaria già iscritta dal creditore originario, e la surrogazione risulterà da un’annotazione a margine dell’ipoteca.L’istituto subentrante provvederà dunque a saldare il vecchio debito residuo, sostituendosi al creditore originario nella relazione con il mutuatario, che si troverà a rimborsare la nuova banca, alle condizioni concordate con quest’ultima. Se il contratto originario prevedeva la corresponsione di una penale di estinzione anticipata, questa dovrà comunque essere riconosciuta al vecchio creditore, a compensazione della perdita dell’operazione. In termini fiscali verranno conservati tutti i benefici goduti in relazione al mutuo sostituito.Ad oggi non tutti gli istituti di credito hanno predisposto le procedure di surrogazione necessarie per garantire la portabilità del mutuo. La sostituzione può essere effettuata pertanto solo nella forma classica, anche se essendo entrata in vigore il 2 aprile 2007 la nuova disciplina sulla cancellazione dell’ipoteca, il costo dell’operazione si avvicina ormai a quello della "portabilità", differendo solo per l’imposta sul mutuo, che andrà nuovamente pagata.
Si parla in questo senso di portabilità del mutuo. Il decreto legge n.7 del 31 gennaio 2007 (il cosiddetto Decreto Bersani) ha stabilito che per tutti i mutui debba essere garantita la piena portabilità. In termini giuridici ciò avviene appellandosi all’articolo 1202 del Codice Civile, che detta la disciplina della “surrogazione per volontà del debitore”.In passato la sostituzione di mutuo implicava necessariamente la cancellazione della vecchia ipoteca e l’iscrizione di una nuova. Il Decreto Bersani ha invece stabilito che quest’operazione possa essere condotta con un unico atto di surrogazione, con conseguente risparmio sui costi notarili.In questo modo la nuova banca subentra nella garanzia ipotecaria già iscritta dal creditore originario, e la surrogazione risulterà da un’annotazione a margine dell’ipoteca.L’istituto subentrante provvederà dunque a saldare il vecchio debito residuo, sostituendosi al creditore originario nella relazione con il mutuatario, che si troverà a rimborsare la nuova banca, alle condizioni concordate con quest’ultima. Se il contratto originario prevedeva la corresponsione di una penale di estinzione anticipata, questa dovrà comunque essere riconosciuta al vecchio creditore, a compensazione della perdita dell’operazione. In termini fiscali verranno conservati tutti i benefici goduti in relazione al mutuo sostituito.Ad oggi non tutti gli istituti di credito hanno predisposto le procedure di surrogazione necessarie per garantire la portabilità del mutuo. La sostituzione può essere effettuata pertanto solo nella forma classica, anche se essendo entrata in vigore il 2 aprile 2007 la nuova disciplina sulla cancellazione dell’ipoteca, il costo dell’operazione si avvicina ormai a quello della "portabilità", differendo solo per l’imposta sul mutuo, che andrà nuovamente pagata.