POLIZZA DECENNALE POSTUMA

Chi compra una casa o un'abitazione in fase di costruzione ha il diritto di avere da parte del costruttore una polizza assicativa indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, così come previsto dall'art.4 del decreto legislativo n. 122/2005.
In sostanza, il costruttore ha l'obbligo di stipulare "una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatsi successivamente alla stipula del contrato definitivo di compravendita o di assegnazione"; in ogni modo, secondo un'interpretazione estensiva dell'art. 1669 da parte della giurisprudenza, tra i ravi difetti costruttivi delle case e delle abitazioni rientrano anche elementi secondari ed accessori dell'opera quali impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, impianti e quant'altro in grado di compromettere la funzionalità dell'abitazione.
Tale garanzia assicurativa non è dovuta se chi vende la casa o l'abitazione è un privato un soggetto che opera al fuori di qualsiasi attività professionale ed in forma occasionale.
Sono oggetto di garanzia con polizza decennale postuma le case le abitazioni, e gli immobili in genere, per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire successivamente al 2 luglio 2005 e solo s e tali immobili siano, al momento della contrattazione, ancora da edificare o non siano ancora ultimati essendo in stato tale da non consentire il rilascio del relativo certificato di agibilità.