In base alla definizione giuridica il mutuo è un contratto di prestito. Consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto “mutuante” ad un soggetto “mutuatario”.Si definisce ipotecario quando la parte che presta il denaro, a garanzia della restituzione dello stesso, iscrive un'ipoteca su un bene di proprietà del mutuatario.Il mutuo è anche un contratto reale, perché si perfeziona con la consegna del denaro prestato al mutuatario.Il mutuo ipotecario è disciplinato da particolari norme proprie delle operazioni di credito fondiario.Un credito a medio e lungo termine è fondiario quando l'iscrizione ipotecaria avviene nel rispetto della regola del cosiddetto “primo grado economico”.Un'ipoteca s'intende di primo grado economico quando l'importo del finanziamento da concedere non superi l'80% (limite di finanziabilità) del valore dell'immobile offerto in garanzia.Il mutuo è un atto pubblico e, come tale, deve essere stipulato alla presenza di un notaio il quale provvederà:- a redigere il contratto;- a trascriverlo nei pubblici registri;- ad iscrivere l'ipoteca ed a verificare che tale iscrizione sia avvenuta regolarmente.La forma dell'atto pubblico conferisce al mutuo il requisito di titolo esecutivo.Ciò significa che se il mutuatario non adempie alle proprie obbligazioni, il mutuante potrà rifarsi sul bene ipotecato senza bisogno di una sentenza del giudice.La domandaChe differenza c'è tra mutuo fondiario e mutuo edilizio?Il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia1 ha unificato, sotto l'unica denominazione di credito fondiario, la disciplina del credito fondiario e del credito edilizio.Oggetto della materia è la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio-lungo termine (normalmente da 5 a 25/30 anni, ma si può arrivare anche a 40 anni) garantiti da ipoteca su beni immobili, che beneficia di un termine abbreviato (10 giorni dalla data di iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari) per il suo consolidamento.1 Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.